Statuto

 

 

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE

“SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE MORMANNO”

 

COSTITUZIONE

Art. 1. E costituita con sede in Mormanno, in via Luigi Sturzo, l’associazione di Volontariato denominata “SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE MORMANNO”.

Tale associazione è autonoma, democratica, apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

 

SCOPI

Art.2. L’associazione ha come scopo fondamentale di fornire, nell’interesse dei cittadini, servizi principalmente nelle aree della Protezione Civile, della socio-assistenza, della sanità, della radiocomunicazione .In particolare, in collaborazione con le strutture pubbliche, si predige di:

dare assistenza in casi di incendi boschivi, calamità sismiche, incidenti, sinistri, nevicate, alluvioni;

dare assistenza all’infanzia, ad anziani, invalidi, portatori di handicap, tossicodipendenti;

Istituire organismi, denominati “Settori”, per la salvaguardia dei diritti dei cittadini, dei malati,  dell’infanzia, degli anziani, della vita di tutti gli esserti viventi e per la tutela dell’ambiente, del territorio, del patrimonio storico, artistico e culturale;

Informare i cittadini con conferenze e dibattiti, organizzare iniziative nel campo culturale e delle arti, turismo, sport, attività sociali, editoriali, giornalistiche, televisive.

 

Art. 3.L’associazione ha la durata illimitata e non ha fini di lucro. Ai sensi dell’ Art. 2. Della Legge 266/91 le spese sostenute per l’attività prestate verranno rimborsate previa deliberazione del consiglio direttivo.

 

Art. 4. Per il cambio della sede è necessaria l’approvazione dell’assemblea. L’associazione potrà operare su sutto il territorio regionale e costituire delegazioni. I delegati sono nominati dal Consiglio Direttivo e per gravi motivi potranno essere sostituiti da un Commissario unico nominato sempre dal Consiglio Direttivo. Per proprio scopi potrà svolgere operazioni mobiliari e immobiliari, creditizie e finanziarie e quant’altro previsto dagli artt. 3,4 e 5 della Legge 266/91. 

 

ORGANI

 

Art. 5. Gli organi dell’associazione sono;

l’Assemblea degli aderenti o associati;

il Consiglio Direttivo ed il Presidente;

il Collegio dei revisori dei Conti;

Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito

 

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

 

Art. 6. L’assemblea degli aderenti è composta da tutti gli associati. E’ convocata dal Presidente in via ordinaria almeno due volte all’annoi e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di un terzo degli aderenti. In tal caso  la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.In prima convocazione l’assemblea è costituita con la presenza della metà dei soci più uno degli associati presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altri associati. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega, così come previsto dall’art. 21 del Codice Civile.

Ciascuno associato non può essere portatore di più di due deleghe. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Hanno diritto a partecipare alle assemblee tutti gli associati che sono in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza di questi dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente nella persona dell’associato più anziano d’età. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente dell’assemblea e dal Segretario

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 7. Il consiglio Direttivo  è eletto dall’assemblea ed è composto da undici membri, ossia da dieci Consiglieri e dal Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza dal Vicepresidente.

 

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di cinque consiglieri;  le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei prsenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione si redige verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente, e dal Segretario.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 7. Il consiglio Direttivo  è eletto dall’assemblea ed è composto da undici membri, ossia da dieci Consiglieri e dal Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza dal Vicepresidente.

 

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di cinque consiglieri;  le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei prsenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione si redige verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente, e dal Segretario.

 

IL PRESIDENTE

 

Atr. 8. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca a presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopoine a ratifica alla prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

 

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

 

Art. 9. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento de Libro dei soci, del Libro inventario del patrimonio, del registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del registro cronologico per il protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza. Adempie a tutte le mansioni di segreteria.

 

Il Tesoriere si incarica dell’esazione delle entrate e dei pagamenti. E’ responsabile della tenuta della cassa, della tenuta del Libro cassa e della formazione dello schema del progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Art. 10. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio controlla l’amministrazione dell’associazione, in ottemperanza degli Artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta distribuita a tutti gli aderenti.

 

GRATUITA’ DELLE CARICHE

 

Art. 11. Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate senza limiti. In caso di dimissioni o decesso di un membro avente carica sociale, il Presidente dell’organo in oggetto provvede alla sostituzione effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere di uno o più membri dovesse raggiungere la minoranza dei membri decade. Il nuovo organo sarà rieletto per votazione dell’assemblea e le nomine effettuate nel corso del quinquennio decadranno allo scadere del quinquennio medesimo.

 

IL BILANCIO

 

Art. 12. Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, il bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. L’Assemblea delibera sul Bilancio Consuntivo e Preventivo entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno, con previa convocazione e presa visione dei bilanci da parte degli associati nei termini previsti dalla leggi del Codice Civile. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

 

GLI ASSOCIATI

 

Art. 13. Sono Associati coloro che sottoscrivono la domanda di adesione, che sarà vagliata dal Consiglio Direttivo, e dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. Gli associati sono divisi tra:

-         Soci Fondatori, ovvero coloro che sottoscrivono l’Atto Costitutivo;

-         Soci Ordinari, ovvero coloro che intendono prestare direttamente la loro opera per fini sociali. Per acquisire questa qualifica, l’associato deve:

1-    Avere età non inferiore ad anni 18;

2-    Avere frequentato un corso teorico/pratico di Primo Soccorso, di Educazione Sanitaria e Protezione Civile con il superamento dell’eventuale esame finale;

-         Soci Sostenitori, ovvero coloro che sostengono concretamente l’Associazione anche mediante liberalità di somme, di immobili, di beni in genere;

-         Soci Onorari, ovvero coloro che nei limiti del regolamento saranno nominati tali;

-         Soci Aspiranti, ovvero tutti coloro che non hanno acquisito la qualifica di Ordinario e coloro che, censiti in apposito elenco, non hanno raggiunto la maggiore età e non abbiano meno di 14 anni. Quest’ultimi nell’eventuale espletamento dei servizi dovranno sottoporsi alla supervisione e responsabilità di un associato Ordinario.

-         Soci Affidatari, ovvero coloro che su disposizione del Tribunale Penale o Civile hanno l’obbligo di operare nell’ambito del volontariato. Questi nell’eventuale espletamento dei servizi dovranno sottoporsi alla supervisione e responsabilità legale del Presidente Associativo.

 

L’Associato perde la qualità di socio:

-         Per dimissioni volontarie, da comunicarsi al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A/R;

-         Per decesso;

-         Per non aver effettuato il versamento delle quote associative per almeno 2 anni;

-         Per indegnità, decisa dal Consiglio Direttivo mediante deliberazione da portarsi a conoscenza dell’interessato tramite raccomandata A/R. In questo caso l’associato può, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della raccomandata, fare ricorso all’assemblea.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito salvo quanto previsto dall’art.2, n.2 della Legge 266/91

 

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

 

Art. 14. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro concordato e di recedere dall’appartenenza all’associazione. Gli Associati hanno l’obbligo di rispettare le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Interno. La quota associativa è fissata dall’assemblea nella riunione di approvazione del Bilancio; essa è annuale. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote non possono partecipare all’assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali;

nell’eventuale caso ricoprissero già una carica sociale, la stessa decadrebbe automaticamente.

 

RISORSE ECONOMICHE

 

Art. 15. L’associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento:

-         Dal Fondo iniziale di dotazione;

-         Dalle quote associative;

-         Dall’autotassazione volontaria degli associati;

-         Dai contributi dei privati, dello Stato, degli Enti e Istituzioni Pubbliche;

-         Dai contributi di Organi Internazionali;

-         Da donazioni e lasciti testamentari;

-         Da rimborsi;

-         Da Convenzioni;

-         Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

-         Da rendite di beni mobili ed immobili prevenuti all’associazione a qualunque titolo

I fondi sono depositati presso un Istituto di Credito del Consiglio Direttivo e ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiuntive del Presidente e del Tesoriere.